Avv. Edoardo Fioriti
Avvocato Civilista e Giuslavorista
Come noto, il 20 novembre 2024 il Parlamento ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 1086 avente ad oggetto la revisione del codice della strada di cui al d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992.
A seguito dell’approvazione, le nuove norme sono state pubblicate in Gazzetta ufficiale ed entreranno in vigore prima di Natale, precisamente il 14 dicembre al termine del periodo di c.d. “vacatio legis”.
Le novità più significative introdotte dal nuovo testo del codice della strada impongono, in linea generale, regole più stringenti per chi viaggia in stato di ebbrezza, chi assume sostanze stupefacenti, chi sta al telefonino durante la guida, chi abbandona gli animali sulle strade.
Tra le nuove previsioni normative, tuttavia, la regola più discussa riguarda, certamente, la modifica dell’articolo 187 del codice della strada.
L’art. 187, sino all’ultima riforma, con riferimento alla “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”, puniva la condotta di colui che, a causa dell’assunzione di sostanze stupefacenti, si trovasse, appunto in uno stato di alterazione psico-fisico incompatibile con la guida.
Ebbene, in virtù della modifica normativa, l’art. 187 non prevede più il riferimento allo “stato di alterazione psicofisica” determinando, pertanto, l’automatica applicazione delle sanzioni in caso di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti.
In altre parole, dunque, non sarà più necessario l’accertamento di alcuno stato di alterazione. Per incorrere nel reato, infatti, basterà un semplice test antidroga positivo, anche se l’assunzione è avvenuta molto tempo prima e il guidatore, al momento del controllo, è perfettamente in grado di guidare.
La norma non distingue le diverse sostanze stupefacenti, per cui sarà sufficiente guidare anche dopo aver fumato uno spinello per rischiare una sanzione che può essere una multa da 1.500 a 6.000 euro, l’arresto da 6 mesi a un anno, oltre, ovviamente, alla sospensione della patente e, in taluni casi, alla confisca del veicolo.
Sebbene la riforma del Codice della Strada non sia ancora entrata in vigore e non sia stata esaminata dalla Corte Costituzionale, il nuovo art. 187 solleva preoccupazioni in merito alla sua potenziale incostituzionalità sotto il profilo del principio della proporzionalità delle pene.
Così come formulata, infatti, tale norma non punisce una condotta pericolosa, ma un fatto che nulla ha a che vedere con la sicurezza stradale: ossia l’assunzione, tout court, di sostanze psicotrope.
È infatti noto che la cannabis resti in circolo anche molte ore dopo il consumo effettivo e che, dunque, un eventuale accertamento positivo in ordine alla sua assunzione sarebbe del tutto inconferente con qualsiasi stato di alterazione e, quindi, con una eventuale incapacità di guidare.
Qui si pone il problema giuridico che potrebbe condurre all’irregolarità della norma emanata posto che si potrebbe presumere che un tale provvedimento abbia, esclusivamente, l’intenzione di intensificare la morsa giuridica sui consumatori, anziché salvaguardare la sicurezza stradale.
Se l’intenzione del legislatore era di introdurre un generalizzato divieto di assunzione degli stupefacenti, infatti, si sarebbe dovuto modificare il relativo Testo Unico in materia, e non già il Codice della Strada. Anche la scelta del corpo normativo, dunque, ove inserita tale disposizione, contribuirebbe, pertanto, a far ritenere la stessa illegittima.